Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.
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I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
Regio Decreto 5 dicembre 1933, n. 1669 - Modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.
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L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
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L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.
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La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
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obbligato nei termini della sua accettazione.
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La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare
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Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col
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resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.
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obbligato personalmente.
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Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se